Per rispettare correttamente l’obbligo di formazione professionale, gli iscritti agli elenchi di Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi e i loro collaboratori dovranno frequentare in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza ed e-learning), tutte le 60 ore formative previste per il biennio, comprese le 15 ore minime annue; le scuole di formazione frequentate dovranno inoltre essere in possesso di certificazioni aggiornate. Sono i chiarimenti, operativi dal 1° gennaio 2020, contenuti in una circolare dell’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. La circolare, approvata il 30 ottobre scorso, aggiorna così le precedenti disposizioni in materia.
Roma, 14 novembre 2019
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