Potrebbero costituire esercizio abusivo dell’attività, con indebolimento della tutela del consumatore e disparità di posizione rispetto agli altri operatori di mercato. Ecco a quali condizioni i consorzi sono invece ammessi.
I consorzi tra agenti in attività finanziaria che svolgono attività di promozione di contratti per la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, non sono conformi alla normativa di settore. Lo afferma l'OAM - l'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in una Comunicazione inviata agli operatori di mercato nella quale vengono dettagliate le condizioni da rispettare affinché la costituzione di consorzi tra agenti sia conforme alla normativa.
Secondo l’OAM, che ha riscontrato tali prassi nell’ambito della sua funzione di vigilanza, i consorziati agenti in attività finanziaria, avvalendosi dei consorzi strutturati con modalità difforme dalla normativa, riescono ad aggirare la disciplina di settore e, in particolare, il principio del mono-mandato nonché le norme su vincoli, assetti organizzativi e controllo. Si determina così un indebolimento della protezione del consumatore fortemente garantita dalla legislazione europea e nazionale e una posizione di disparità con gli altri operatori del settore.
In particolare, è emerso come l’attività dei singoli agenti in attività finanziaria, quali la promozione e/o conclusione di contratti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non sia mai nettamente separata dall’attività di coordinamento svolta, invece, dalla società consortile. Ne deriva che un’attività riservata agli agenti viene invece svolta da un altro soggetto, la società consortile, non iscritta agli elenchi tenuti dall’Organismo, in violazione dell’art.140-bis che sanziona l’esercizio abusivo dell’attività.
I consorzi tra agenti in attività finanziaria sono invece ammessi qualora rispettino alcune condizioni imprescindibili. In particolare: 1) i consorziati, agenti in attività finanziaria, devono mantenere la loro autonomia economica, giuridica e amministrativo-gestionale, anche dal punto di vista sostanziale; 2) i servizi che i consorziati agenti in attività finanziaria decidono di porre in essere in forma consortile devono essere limitati ad attività di carattere meramente amministrativo-gestionale, con esclusione delle attività per legge riservate ai consorziati (quali, a esempio, quelle che comportano contatti con il pubblico, comprese le attività di gestione back office per le pratiche di finanziamento, nonché la gestione dei rapporti con gli enti di vigilanza); 3) i servizi rimessi al consorzio devono essere preventivamente formalizzati in un apposito accordo - portato a conoscenza anche degli intermediari mandanti degli agenti consorziati - che dia puntuale conto, tra gli altri, dei servizi consortili e del relativo costo; 4) le modalità di espletamento dei servizi consortili devono essere rappresentate attraverso puntuali procedure e flussi che facilitino il controllo da parte dei consorziati; 5) l’eventuale gestione unitaria della documentazione, attraverso sistemi di elaborazione-dati, deve garantire la limitazione dell’accesso alle pratiche di ciascun agente da parte degli altri consorziati e del soggetto consortile; 6) non deve esserci alcuna commistione tra collaboratori e dipendenti dei singoli consorziati iscritti negli elenchi OAM, per garantire il rispetto del principio del monomandato.
Roma, 15 aprile 2016
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