I cambiavalute trasmettono per via telematica all’Organismo le operazioni effettuate consistenti nelle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta.
In particolare, comunicano:
a) i dati identificativi del cliente;
b) i dati relativi all’operazione.
(cfr. artt. 1, comma 1, lettera f, e 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015).
Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni di cui sopra, si compone di una sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione.
I dati soggetti all’obbligo di trasmissione sono riportati nella seguente tabella:
Dati | ||
Dati Identificativi del Cliente | Dati anagrafici del Soggetto che ha effettuato la transazione | Campo |
Cognome | ||
Nome | ||
Sesso | ||
Codice Fiscale/P.IVA (eventuale) | ||
Data di nascita | ||
Luogo di nascita | ||
Sigla Provincia di nascita | ||
Paese residenza | ||
Sigla Paese di residenza | ||
Estremi del documento di riconoscimento del Soggetto che ha effettuato la transazione | Tipo di documento | |
Numero Documento | ||
Data di scadenza del Documento | ||
Autorità rilascio | ||
Luogo di rilascio Documento | ||
Dati relativi all’operazione | Dati della transazione | Data operazione |
Luogo operazione | ||
Tipo operazione | ||
Divisa estera | ||
Tasso di cambio | ||
Importo IN | ||
Importo OUT | ||
Identificativo transazione |
I cambiavalute adempiono a tale obbligo avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nell’area privata dedicata del portale dell’Organismo, secondo le modalità che verranno indicate con apposito provvedimento.
Gli esercenti l’attività di cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.
La sola prima trasmissione dei dati relativi al mese, o alla frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposito Registro OAM sarà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.
L’Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio dei dati e di Disaster Recovery atti a garantire la continuità operativa e prevenire qualsiasi perdita degli stessi.