I Mediatori creditizi non devono proporre al consumatore mutui immobiliari che vincolino l’erogazione del credito alla contestuale apertura obbligatoria di un contratto di conto corrente con accredito dello stipendio. Si tratta di comportamenti non consentiti dalla normativa di trasparenza e correttezza nei confronti del consumatore e in contrasto con il Codice del consumo.
Lo ricorda l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori creditizi, sottolineando che rientra nelle proprie competenze vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di correttezza nei rapporti con la clientela da parte dei Mediatori creditizi.
L’Organismo invita le funzioni di controllo delle società di mediazione creditizia a verificare il rispetto della normativa da parte della rete distributiva di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico. Eventuali comportamenti scorretti, fermo restando i propri compiti di vigilanza, verranno segnalati alle Autorità competenti.
Nella Comunicazione n. 38/24 si sottolinea inoltre che, in base alle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia, è possibile offrire, accanto a un contratto di finanziamento, altri contratti accessori ma a condizioni stringenti. In particolare devono essere adottate procedure organizzative e di controllo interno che assicurino: una valutazione dei rischi connessi con l’offerta contestuale di più contratti; la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente; la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito; il rispetto nelle procedure di commercializzazione dei principi di trasparenza e correttezza. Le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete non devono inoltre incentivare la vendita congiunta in misura maggiore rispetto alla vendita separata.
Con un’ulteriore comunicazione, la n. 37/24, l’Organismo richiama Agenti in attività finanziaria persone giuridiche e Mediatori al rispetto degli obblighi di comunicazione sulla sede della direzione generale, chiarendo che è tale la sede lavorativa abituale dell’Amministratore della società e/o del Direttore Generale. Gli intermediari del credito devono verificare la correttezza di quanto comunicato e ad effettuare le eventuali variazioni in Area privata entro il 31 ottobre 2024.
Roma, 8 ottobre 2024