L’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi) chiarisce, con una comunicazione al mercato, quali sono le attività che i commercialisti possono svolgere nel mercato del credito: l’esigenza nasce dai recenti accordi stipulati tra gli ordini territoriali e alcune banche. Al di fuori dei confini tracciati dall’Organismo i professionisti svolgerebbero abusivamente l’attività riservata ai Mediatori, violando l’art. 140-bis del Testo unico bancario: si tratta di una fattispecie penale denunciabile da qualunque soggetto, anche non istituzionale, alla competente Autorità giudiziaria.
L’Organismo ribadisce che la messa in relazione e l’illustrazione di prodotti di finanziamento alle imprese, anche soltanto in forma di consulenza prestata in via generica sulla linea di credito, è riservata ai soggetti iscritti negli Elenchi OAM.
Gli accordi che si sono diffusi nel mercato offrono alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento, attraverso l’assistenza personalizzata dal commercialista, un servizio di comunicazione tramite un “canale dedicato” con la banca, una semplificazione del processo per la presentazione della documentazione istruttoria, e la possibilità di essere accompagnate dal commercialista stesso all’appuntamento con la banca.
L’OAM chiarisce che la consulenza offerta dai commercialisti deve essere limitata all’assistenza di tipo fiscale e contabile e non deve in alcun modo sconfinare nelle attività riservate ai Mediatori creditizi. Analogamente, nel caso in cui il professionista accompagni l’impresa in banca, potrà fornire assistenza solo per la preparazione e compilazione del set di documentazione fiscale e contabile. Tale servizio dovrà comunque avere carattere eccezionale e straordinario: la presenza del commercialista non è infatti indispensabile e potrebbe creare confusione rispetto al ruolo dell’intermediario del credito al momento dell’incontro con la banca.
Roma, 2 marzo 2020