Lo sottolinea l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, in una comunicazione al mercato, alla luce di alcuni comportamenti difformi riscontrati nell’ambito dell’attività di vigilanza. In particolare, è emerso che taluni Mediatori creditizi prospettano al cliente – nei fogli informativi o nella sezione reclami del proprio sito Internet – la possibilità, nel caso di mancato o insoddisfacente riscontro al reclamo presentato, di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario per risolvere la controversia emersa nel rapporto con il Mediatore.
L’OAM ricorda che, in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi e gli Agenti in attività finanziaria. Queste categorie devono dunque prospettare, in maniera trasparente ed immediata, nella documentazione precontrattuale e sul proprio sito Internet nell'area reclami, che il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con l’intermediario del credito.
Resta comunque, per i Mediatori, l’obbligo di mettere a disposizione della clientela o di trasmettere in formato elettronico la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario, redatta in conformità del modello pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
L’OAM vigilerà sulla corretta applicazione della normativa vigente e interesserà la Banca d’Italia per eventuali profili di competenza.
Roma, 4 novembre 2020