Nel provvedimento varato dalla Banca d’Italia il 30 settembre scorso accolte le osservazioni dell’Oam.
Gli agenti in attività finanziaria e mediatori dovranno indicare al consumatore non solo il loro nominativo ma anche il loro numero di iscrizione all’Oam. Lo prevede il provvedimento della Banca d’Italia che modifica le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, accogliendo le modifiche richieste dall’Oam, Organismo Agenti e Mediatori in attività finanziaria.
Il provvedimento, varato il 30 settembre scorso, adegua le disposizioni di trasparenza alla direttiva Mutui ed era stato messo in consultazione il 12 agosto scorso.
Nello specifico il documento dell’Oam, suggeriva che nel testo normativo fosse sempre citata, laddove necessario, la figura dell’intermediario del credito accanto a quella del finanziatore, ritenendo ragionevole che nelle informazioni generali relative ai contratti di credito venisse aggiunto, nel caso degli agenti e dei mediatori, il riferimento al numero di iscrizione OAM, ai mezzi esperibili per la verifica, e all’indicazione, se del caso, del collaboratore che entra in contatto con il consumatore. Tali suggerimenti sono stati accolti dalla Banca d’Italia.
Gli stessi elementi andranno inseriti nel modello ‘tipo’ con il quale finanziatori e intermediari assolvono all’obbligo di fornire ai consumatori le informazioni generali relative ai contratti di credito: andrà dunque indicato, nel caso di offerta attraverso gli intermediari del credito, denominazione e sede dell’intermediario del credito; elenco OAM in cui è iscritto, numero di iscrizione e mezzi esperibili per la verifica; eventuale nome e indirizzo del collaboratore che entra in contatto con il cliente, con numero di iscrizione OAM se del caso.
Roma, 11 ottobre 2016
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