Sulle commissioni che verranno applicate per la conclusione di un contratto di mutuo i mediatori creditizi devono garantire la massima trasparenza ai consumatori sin dai primi contatti. E’ l’indicazione data dall’Oam, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, nella Comunicazione n.14 del 2017, per “prevenire prassi anomale o elusive degli obblighi di legge”, previsti dalla nuova disciplina sul credito immobiliare (art.120-decies del TUB).
La Comunicazione sottolinea “l’obbligo per l’intermediario del credito di fornire al consumatore (a fini comparativi), prima dell’avvio del rapporto di intermediazione, una informativa quanto più possibile aderente alla realtà circa l’importo delle commissioni relative alla gamma di prodotti di ciascun finanziatore, che più si attagliano alle esigenze espresse dal consumatore”. Non rispetta dunque lo spirito della legge fornire al consumatore un dato sintetico, rappresentativo di una “media aritmetica” tra le commissioni concordate con i vari intermediari: in fase di avvio del rapporto con il cliente il mediatore dovrà invece indicare un dato comparativo specifico, relativo alle commissioni determinabili sulla base non solo dei costi fissi sostenuti ma anche sulle commissioni concordate con i diversi finanziatori.
La Comunicazione chiarisce che “soltanto le commissioni calcolabili esclusivamente ex post potranno ritenersi escluse dall’informativa che l’intermediario del credito deve fornire al cliente sin dall’inizio del rapporto: il riferimento può essere, a titolo esemplificativo, a quelle provvigioni che attengono a politiche incentivanti concordate tra il finanziatore e l’intermediario, non preventivamente calcolabili poiché non suscettibili di precisa determinazione se non in un momento successivo alla conclusione dei contratti”.
Roma, 23 febbraio 2017
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