Il Decreto definisce valuta virtuale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Sui rischi collegati alle valute virtuali si rimanda alla comunicazione congiunta Banca d’Italia-Consob: https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2021-01/CS_Congiunto_BI_CONSOB_cryptoasset.pdf.
In base alle definizioni nel Decreto, devono iscriversi alla sezione speciale del Registro Cambiavalute:
L’iscrizione alla sezione speciale del Registro dei Cambiavalute è necessaria perché, in base alla normativa, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti iscritti.
L’eventuale esercizio di tali attività da parte di soggetti, in assenza di scrizione nella sezione speciale del Registro, è considerato abusivo.
In base al Decreto, gli operatori che, alla data di avvio della sezione speciale del Registro già svolgono l’attività, anche online, sul territorio della Repubblica e che sono in possesso dei requisiti di legge, comunicano all’OAM la propria operatività in Italia entro sessanta giorni dall’avvio del Registro stesso, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro.
Tali soggetti possono proseguire ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro.
In caso di mancato rispetto del termine dei 60 giorni, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.
L’OAM ha il compito di verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: entro 15 dalla ricezione della comunicazione, dispone o nega l’iscrizione. Può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione. Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente per il superamento delle criticità riscontrate, nega l’iscrizione nella sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato. In caso di diniego all’iscrizione, il soggetto interessato può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.
Eventuali variazioni dei dati dichiarati devono essere comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le stesse modalità telematiche previste per la prima comunicazione.
I requisiti necessari per l’iscrizione sono:
La Circolare OAM 52/23 prevede il pagamento una tantum (una sola volta) di un contributo per far fronte agli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema, differenziato tra soggetti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche:
l’OAM ha determinato inoltre il contributo annuale da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e risultanti dal numero dei clienti (record), comunicati al Registro.
Il contributo si articola in una quota fissa, differenziata in base alla personalità fisica o giuridica del prestatore iscritto e in una quota variabile, commisurata al numero di clienti (record) trasmessi nel trimestre di riferimento. I contributi (rata della quota fissa e quota variabile) dovranno quindi essere versati trimestralmente sulla base dei dati del trimestre precedente. (Rif.Tabella “B” della Circolare OAM 52/23).
Alla pagina web www.organismo-am.it, è disponibile il servizio di “Registrazione” al portale dell’Organismo. Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password, scelta dall’utente stesso, all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo.
L’utente, per comunicare l’operatività sul territorio italiano e procedere con l’iscrizione nel Registro, dovrà, quindi, completare la registrazione ed utilizzare successivamente il servizio dedicato, disponibile nella propria area privata: compilare, sottoscrivere digitalmente ed inviare l’apposito modulo informatico.
ATTENZIONE:
La “Registrazione” al portale web dell’Organismo NON equivale alla comunicazione di operatività in Italia per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute (Registro Operatori Valute Virtuali), per effettuare la quale è necessario compilare l’apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver completato la “Registrazione” stessa.
Per la registrazione al portale è richiesta una casella di posta elettronica certificata (PEC), già attiva al momento della registrazione.
Per ogni altra informazione, fare riferimento alla Guida utente pubblicata sul portale dell’Organismo (clicca qui).
Tutti i soggetti che intendano esercitare in Italia le attività indicate dal decreto, anche online, devono comunicare, ai fini dell’iscrizione nel Registro: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).
Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché visura camerale aggiornata.
La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché visura camerale aggiornata.
La comunicazione per l’iscrizione va effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’Organismo.
Per ogni altra informazione, fare riferimento alla Guida utente pubblicata sul portale dell’Organismo (clicca qui).
Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
In particolare, dovranno essere trasmessi i dati identificativi del cliente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale/partita IVA, ove assegnato ed estremi del documento di identificazione) e i dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia per singolo cliente.
Nel dettaglio dovranno essere inviati telematicamente all’OAM:
Dati identificativi del cliente:
Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:
Informazioni circa le modalità tecniche saranno fornite agli iscritti, unitamente all’apposito e specifico Manuale Operativo.
L’OAM cura la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del Registro.
Nella sezione speciale del Registro sono annotati: cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; indicazione della tipologia di servizio prestato; indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
L’OAM, su richiesta, è tenuto a fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, alla Guardia di Finanza e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del Registro, compresi i dati relativi alla clientela degli operatori che ha fatto operazioni in Italia.
Ai fini del contrasto all’abusivismo il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e le forze di polizia possono richiedere all’OAM i dati e le informazioni sui prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti che non hanno integrato correttamente la comunicazione all’Organismo.
Ogni sei mesi l’Organismo trasmette al Ministero dell’Economia una relazione con i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro, compresi quelli relativi ai soggetti che non hanno integrato la comunicazione come richiesto. La relazione deve contenere anche la tipologia di servizi svolti dai prestatori, le ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività, i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all’OAM.
All’OAM spettano i poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro. In particolare, dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal Registro in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati trimestrali. È invece prevista la cancellazione per: perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività; ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati; inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; cessazione dell'attività.