Scatta l’operazione trasparenza per i cambiavalute. E’ ora consultabile on line, sul sito dell’Oam, il registro di coloro che esercitano tale attività: in tutto 92 soggetti con un totale di 282 sportelli sul territorio.
Oltre ai nominativi dei soggetti iscritti (52 persone giuridiche e 40 persone fisiche) sul registro sono pubblicati, tra l’altro, eventuali provvedimenti di sospensione nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedimento che incida sull’esercizio dell’attività.
I dati pubblicati permettono inoltre di costruire uno spaccato geografico della categoria: gli sportelli operativi sono concentrati nel Lazio (oltre il 25%, principalmente a Roma); seguono la Lombardia con il 18% (oltre la metà a Milano), il Veneto con il 13% dovuto quasi esclusivamente a Venezia, la Toscana il 12,4% e la Campania con il 10,3 per cento.
La distribuzione geografica cambia con riguardo alla sede legale dei 92 soggetti iscritti: se il Lazio resta in testa con quasi il 24%, il secondo posto spetta alla Campania (16,3%), seguita dalla Toscana e dal Veneto (circa l’8,7% dei soggetti) mentre la Lombardia si colloca solo al settimo posto con il 5,4%, dopo Sicilia (7,6%) e Calabria (6,5%).
Con riferimento alla natura giuridica dei 92 iscritti, il 57% è costituito da persone giuridiche (che detengono l’85% degli sportelli operativi) a fronte del 43% di persone fisiche.
La realtà si presenta comunque estremamente frazionata: la quasi totalità dei soggetti iscritti (oltre il 93%) risulta infatti operare con meno di 5 sportelli operativi.
L’Oam ha acquisito la competenza sulla gestione del Registro a metà dello scorso anno. Gli iscritti sono tenuti a trasmettere periodicamente all’Organismo tutte le operazioni di cambio effettuate: si tratta di dati utili per l’acquisizione, da parte delle varie Autorità competenti, di informazioni sulla dimensione e l’operatività del mercato dei mezzi di pagamento in valuta, anche per finalità di monitoraggio e analisi dei flussi finanziari e per agevolare le indagini penali in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Roma, 19 settembre 2016
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Due comunicazioni per garantire il corretto operare di agenti e mediatori creditizi sul mercato: le ha deliberate l’Oam, anche alla luce di segnalazioni ricevute relative ad alcuni comportamenti anomali e non in regola con la normativa di settore. Si tratta di aspetti cruciali, quali le modalità di verifica dei requisiti di onorabilità di collaboratori e dipendenti, l’obbligo di formazione professionale e i limiti all’attività degli intermediari del credito con particolare riferimento al servizio di recupero delle somme non maturate sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione: un servizio, chiarisce l’Oam, che non rientra in alcun modo nelle attività che possono svolgere agenti e mediatori.
Roma, 12 luglio 2016
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Si dovranno attendere i regolamenti di attuazione del Ministero dell’Economia perché le nuove figure dei segnalatori e dei consulenti indipendenti, previste dalla direttiva sui mutui immobiliari, diventino operative. Lo sottolinea l’Oam, Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, specificando che fino a quel momento l’attività di segnalazione resta preclusa ai soggetti non iscritti agli elenchi. Analogamente, per esercitare l’attività di consulente indipendente, occorrerà aspettare il regolamento del ministero dell’Economia con il quale verranno individuati requisiti, condizioni e incompatibilità della nuova figura, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell’interesse del consumatore. In ogni caso per i consulenti indipendenti verrà istituita una sezione speciale dell’elenco OAM dei mediatori creditizi.
L’Oam ricorda, in particolare, che sarà un regolamento del Ministero dell’Economia, a individuare le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito immobiliare, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiranno esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.
La restante disciplina del D.Lgs. n. 72/2016, che ha recepito la direttiva, entrerà invece in vigore dal 1° luglio 2016, relativamente ai contratti di credito sottoscritti successivamente a quella data.
L’Oam attende inoltre ulteriori interventi di normativa nazionale, sia primaria che secondaria, sul c.d passaporto europeo, previsto dalla direttiva ma non recepito dal D.Lgs, relativo al mutuo riconoscimento in ambito comunitario dell’attività delle reti.
Roma, 13 giugno 2016
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Conti 2015 in equilibrio per l’Oam, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi: al risultato economico positivo per 429.411 euro (contro un disavanzo di 377.747 euro del 2014) fa riscontro un risultato della gestione finanziaria 2015 negativo di 164.266 euro (107.298 nel 2014).
Dai documenti di bilancio, approvati dall’assemblea del 28 aprile, a fronte di proventi pari a 4.876.334 euro, sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente, emerge una riduzione dei costi di esercizio a cui ha contribuito la capitalizzazione dei costi informatici per lo sviluppo del sistema gestionale. Tale differente rilevazione contabile discende dal nuovo contratto di fornitura del sistema informatico stesso, sottoscritto dall’Organismo nel secondo semestre 2014. Il precedente regime contrattuale, in vigore col principale fornitore di servizi informatici, non permetteva l’identificazione di elementi di sviluppo di proprietà di OAM, pertanto i costi informatici sostenuti fino al 2014 dovevano pienamente essere rilevati come costi di esercizio, contribuendo all’appesantimento del conto economico.
Al netto delle capitalizzazioni dei costi informatici, l’esercizio 2015 presenterebbe un risultato negativo, ma di entità non rilevante, tenuto anche conto della disponibilità delle riserve di patrimonio netto.
Il 2015 è stato comunque caratterizzato dalla forte attenzione generale ai costi di esercizio con particolare riguardo ai servizi terzi e ai costi informatici.
Con riguardo allo sbilancio negativo del rendiconto finanziario per 164.266 euro, superiore a quello registrato lo scorso anno (-107.298), lo stesso non risulta significativo in relazione alla liquidità effettivamente disponibile (pari a 5.205.194 a fine 2015), né risulta prospetticamente permanente in base alle aspettative per gli esercizi futuri.
Roma, 29 aprile 2016
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Potrebbero costituire esercizio abusivo dell’attività, con indebolimento della tutela del consumatore e disparità di posizione rispetto agli altri operatori di mercato. Ecco a quali condizioni i consorzi sono invece ammessi.
I consorzi tra agenti in attività finanziaria che svolgono attività di promozione di contratti per la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, non sono conformi alla normativa di settore. Lo afferma l'OAM - l'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in una Comunicazione inviata agli operatori di mercato nella quale vengono dettagliate le condizioni da rispettare affinché la costituzione di consorzi tra agenti sia conforme alla normativa.
Secondo l’OAM, che ha riscontrato tali prassi nell’ambito della sua funzione di vigilanza, i consorziati agenti in attività finanziaria, avvalendosi dei consorzi strutturati con modalità difforme dalla normativa, riescono ad aggirare la disciplina di settore e, in particolare, il principio del mono-mandato nonché le norme su vincoli, assetti organizzativi e controllo. Si determina così un indebolimento della protezione del consumatore fortemente garantita dalla legislazione europea e nazionale e una posizione di disparità con gli altri operatori del settore.
In particolare, è emerso come l’attività dei singoli agenti in attività finanziaria, quali la promozione e/o conclusione di contratti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non sia mai nettamente separata dall’attività di coordinamento svolta, invece, dalla società consortile. Ne deriva che un’attività riservata agli agenti viene invece svolta da un altro soggetto, la società consortile, non iscritta agli elenchi tenuti dall’Organismo, in violazione dell’art.140-bis che sanziona l’esercizio abusivo dell’attività.
I consorzi tra agenti in attività finanziaria sono invece ammessi qualora rispettino alcune condizioni imprescindibili. In particolare: 1) i consorziati, agenti in attività finanziaria, devono mantenere la loro autonomia economica, giuridica e amministrativo-gestionale, anche dal punto di vista sostanziale; 2) i servizi che i consorziati agenti in attività finanziaria decidono di porre in essere in forma consortile devono essere limitati ad attività di carattere meramente amministrativo-gestionale, con esclusione delle attività per legge riservate ai consorziati (quali, a esempio, quelle che comportano contatti con il pubblico, comprese le attività di gestione back office per le pratiche di finanziamento, nonché la gestione dei rapporti con gli enti di vigilanza); 3) i servizi rimessi al consorzio devono essere preventivamente formalizzati in un apposito accordo - portato a conoscenza anche degli intermediari mandanti degli agenti consorziati - che dia puntuale conto, tra gli altri, dei servizi consortili e del relativo costo; 4) le modalità di espletamento dei servizi consortili devono essere rappresentate attraverso puntuali procedure e flussi che facilitino il controllo da parte dei consorziati; 5) l’eventuale gestione unitaria della documentazione, attraverso sistemi di elaborazione-dati, deve garantire la limitazione dell’accesso alle pratiche di ciascun agente da parte degli altri consorziati e del soggetto consortile; 6) non deve esserci alcuna commistione tra collaboratori e dipendenti dei singoli consorziati iscritti negli elenchi OAM, per garantire il rispetto del principio del monomandato.
Roma, 15 aprile 2016
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Intensificazione dell’attività di vigilanza, con oltre 5.000 controlli effettuati contro i 2.800 previsti, più di 2.400 procedimenti sanzionatori avviati (di cui 1.875 conclusi; 1.693 con l’erogazione di una sanzione definitiva), verifiche ‘mirate’ su fenomeni patologici quali le irregolarità nel collocamento di fideiussioni, 57 esposti per esercizio abusivo dell’attività. Sono alcune delle cifre contenute nella relazione annuale 2015 dell’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi che nel 2016, per rafforzare l’azione contro l’abusivismo, sta valutando la possibilità di pubblicare i nominativi dei soggetti non autorizzati, di cui sia stato evidenziato l’esercizio abusivo della professione.
Istituito dal decreto legislativo n.141 del 2010, l’Organismo ha assunto, nel corso del 2015, anche la competenza sulla gestione del Registro degli esercenti l’attività di Cambiavalute, provvedendo al necessario adeguamento delle strutture informatiche.
A fine dicembre 2015 risultavano iscritti negli elenchi 8.370 soggetti di cui 6.547 agenti in attività finanziaria, 300 mediatori creditizi, 1.523 agenti nella sezione speciale servizi di pagamento, affiancati da 10.759 collaboratori. Complessivamente sono stati deliberate 2.291 cancellazioni di soggetti dagli elenchi di cui 949 su istanza da parte e 1.342 a seguito di provvedimenti, anche sanzionatori, dell’Organismo.
Il 2015 ha visto anche un innalzamento dei requisiti di professionalità richiesti per l’accesso alla professione, con un incremento dei quesiti che costituiscono il background culturale per la prova d’esame destinata ad agenti e mediatori. Nonostante tale innalzamento, la percentuale di idonei è aumentata, rispetto al 2012 (primo anno di operatività dell’Organismo), dal 62% al 74%. Da settembre dello scorso anno, inoltre, l’OAM gestisce anche la prova valutativa destinata ai collaboratori: a fronte dei 300 posti disponibili, i partecipanti sono stati 241, con un tasso di idoneità dell’83 per cento.
Roma, 7 marzo 2016
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