Un settore che nel 2019 si è consolidato, nonostante il calo degli iscritti al quale ha fatto però da contrappeso l’aumento del numero dei collaboratori, e che appare sempre più orientato al rispetto della normativa di riferimento. È il quadro dell’intermediazione creditizia che emerge dalla Relazione annuale dell’OAM, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, approvata dal Comitato di gestione presieduto da Antonio Catricalà. In particolare, su oltre 7mila attività istruttorie concluse sono stati adottati solo 596 provvedimenti sanzionatori (384 per mancato pagamento dei contributi), con un consistente aumento (+48%) delle sanzioni pecuniarie mentre i richiami scritti deliberati sono stati 149, pari al 23% del totale dei provvedimenti irrogati.
Il numero degli iscritti, a fine 2019, risultava diminuito di 596 unità, soprattutto per effetto degli oltre 1.130 provvedimenti di cancellazione adottati dall’Organismo. La flessione, se unita alla crescita della dimensione media degli operatori, sembrerebbe però indicare una stabilizzazione del settore: il numero di dipendenti/collaboratori è risultato in crescita (+1.413), arrivando a contare 16.227 soggetti. Notevole anche l’incremento del numero di mandati.
Quanto ai Registri di Cambiavalute e Compro oro, entrambi mostrano un aumento del numero degli iscritti che arrivano rispettivamente a 104 (+7) e 3.629 (+526).
Nel 2019 l’Organismo ha tenuto alta l’attenzione nei confronti dell’abusivismo finanziario, con la presentazione di 8 esposti alle competenti Procure della Repubblica. Sono state inoltre inviate 51 segnalazioni alla Guardia di Finanza alla quale, grazie a una collaborazione sempre più attiva, sono stati chiesti approfondimenti su soggetti che presumibilmente svolgono l’attività di Agente o Mediatore senza essere iscritti.
Al seguente indirizzo è possibile consultare la Relazione annuale sulle attività svolte nel 2019 e piano di attività per il 2020:
https://www.organismo-am.it/relazione-annuale
Roma, 20 aprile 2020
Un incontro urgente per individuare “soluzioni emergenziali che possano aiutare gli operatori del settore in questo momento di grave difficoltà”. Lo ha proposto l’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, alle associate (ABI, AFIN, ASSILEA, ASSIFACT, ASSOFIN, APSP, UFI, AMA, ASSOMEA, ASSOPROFESSIONAL, FIAIP e FIMAA) con una lettera a firma del Presidente Antonio Catricalà. Nella missiva, inviata per conoscenza anche ai ministri dell’Economia e del Lavoro, l’Organismo sottolinea come “la grave emergenza sanitaria che sta flagellando l’Italia in questi giorni sta generando, come effetto collaterale, una grave crisi delle attività svolte dagli intermediari del credito”. Secondo l’OAM, dalle prime osservazioni svolte sul territorio nazionale, “si può realisticamente affermare una drastica riduzione delle attività nel comparto”, insieme a “una grave carenza di liquidità soprattutto per le imprese unipersonale che sono più di 21.000 e costituiscono quasi il 90% della filiera dell’intermediazione del credito”. Per l’OAM tale situazione potrebbe portare “in pochissimo tempo ad un cedimento economico dell’intero comparto, con conseguenti ripercussioni anche sul settore bancario, atteso il ruolo sempre più rilevante di tali operatori nell’ambito della filiera creditizia”.
Per questo, conclude la lettera, è necessario individuare misure in grado di evitare “effetti che potrebbero rivelarsi in alcuni casi irreversibili, con conseguenti pesanti ripercussioni sociali”.
Roma, 31 marzo 2020
Gli iscritti agli Elenchi e ai Registri gestiti dall’OAM rappresentano una platea di oltre 36mila soggetti che opera a stretto contatto con il pubblico, destinata a risentire dell’emergenza sanitaria in corso. Lo sottolinea l’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi di Agenti e Mediatori, in una lettera al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al quale si chiede di valutare, all’interno delle prossime misure a sostegno dell’economia già preannunciate dal Governo, interventi a favore di queste categorie.
Le limitazioni imposte dalle Autorità per permettere al Paese di uscire da questa crisi straordinaria non potranno infatti non avere ripercussioni anche su questi settori: agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, agenti nei servizi di pagamento, cambiavalute, operatori compro-oro. Si tratta di oltre 14mila soggetti, tra persone fisiche e persone giuridiche, ai quali se ne aggiungono più di 22mila, tra dipendenti e collaboratori.
Roma, 10 marzo 2020
L’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi) chiarisce, con una comunicazione al mercato, quali sono le attività che i commercialisti possono svolgere nel mercato del credito: l’esigenza nasce dai recenti accordi stipulati tra gli ordini territoriali e alcune banche. Al di fuori dei confini tracciati dall’Organismo i professionisti svolgerebbero abusivamente l’attività riservata ai Mediatori, violando l’art. 140-bis del Testo unico bancario: si tratta di una fattispecie penale denunciabile da qualunque soggetto, anche non istituzionale, alla competente Autorità giudiziaria.
L’Organismo ribadisce che la messa in relazione e l’illustrazione di prodotti di finanziamento alle imprese, anche soltanto in forma di consulenza prestata in via generica sulla linea di credito, è riservata ai soggetti iscritti negli Elenchi OAM.
Gli accordi che si sono diffusi nel mercato offrono alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento, attraverso l’assistenza personalizzata dal commercialista, un servizio di comunicazione tramite un “canale dedicato” con la banca, una semplificazione del processo per la presentazione della documentazione istruttoria, e la possibilità di essere accompagnate dal commercialista stesso all’appuntamento con la banca.
L’OAM chiarisce che la consulenza offerta dai commercialisti deve essere limitata all’assistenza di tipo fiscale e contabile e non deve in alcun modo sconfinare nelle attività riservate ai Mediatori creditizi. Analogamente, nel caso in cui il professionista accompagni l’impresa in banca, potrà fornire assistenza solo per la preparazione e compilazione del set di documentazione fiscale e contabile. Tale servizio dovrà comunque avere carattere eccezionale e straordinario: la presenza del commercialista non è infatti indispensabile e potrebbe creare confusione rispetto al ruolo dell’intermediario del credito al momento dell’incontro con la banca.
Roma, 2 marzo 2020
Non è ancora operativa la sezione speciale del Registro dei Cambiavalute dedicata ai prestatori di servizi per l’utilizzo di valuta virtuali. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, in relazione ad alcune informazioni presente in Rete, relative a operatori in criptovalute che sarebbero autorizzati dall’Organismo stesso. In particolare l’OAM ricorda che deve ancora essere varato il decreto ministeriale, previsto dalla normativa vigente, finalizzato a dettare le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale saranno tenuti a comunicare, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la loro operatività sul territorio nazionale. Solo al termine di questo primo censimento ed entro termini che saranno stabiliti dallo stesso decreto, l’OAM istituirà la sezione speciale del Registro dei Cambiavalute.
Roma, 13 febbraio 2020
L’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi, deputato a vigilare sul settore degli intermediari del credito e sul sottostante mercato, esprime forte preoccupazione in merito ai possibili effetti che la nota sentenza (c.d. “Lexitor”) pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea l’11 settembre 2019 potrà generare nell’ambito della disciplina di regolamentazione dei rimborsi anticipati dei finanziamenti.
La citata pronuncia ha scardinato una consolidata interpretazione data alla normativa europea di riferimento (Direttiva 2008/48 CE), che aveva indirizzato il legislatore nazionale prima (introducendo l’art. 125-sexies TUB), nonché Banca d’Italia e ABF, a seguire, a ricondurre in due categorie i costi addebitabili al consumatore, seguendo una razionale scomposizione tra costi iniziali, strutturalmente non frazionabili, e costi gestionali legati alla durata del finanziamento, per loro natura ripartibili nel tempo; in caso di estinzione anticipata, solo questi ultimi erano considerati rimborsabili.
Con riferimento agli effetti nel nostro ordinamento della sentenza Lexitor, si è rapidamente pronunciata la giurisprudenza di merito: il Tribunale di Napoli infatti, in adesione ad orientamenti già espressi da vari commentatori, ha affermato che la Direttiva 2008/48/CE “non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati”.
Sia la Banca d’Italia con nota del 04/12/2019, sia il Collegio di Coordinamento ABF con decisione del 17/12/2019 hanno formulato le proprie determinazioni per dare tempestiva attuazione al nuovo criterio restitutorio espresso dalla CGUE.
L’Organismo ritiene che la rilettura fornita dalla Corte Europea – la quale considera rimborsabili tutti i costi addebitati, siano essi “up front” o “recurring” – potrebbe causare la fuoriuscita dal mercato di molteplici operatori (in particolare tra gli intermediari del credito) non in grado di assorbire gli effetti del sopravvenuto, inatteso e incerto onere restitutorio.
L’applicazione della sentenza ingenererà nuove dinamiche nei rapporti tra intermediari finanziari, intermediari del credito e consumatori, soprattutto nelle modalità di remunerazione dei compensi e di rimborso degli oneri, fino ad oggi disciplinate in Italia con criteri chiari e trasparenti.
L’Organismo reputa, inoltre, ipotizzabile una recrudescenza dell’attività abusiva dell’intermediazione del credito e assai probabile l’occultamento dei canali di remunerazione al fine di sottrarre i compensi all’obbligo restitutorio.
Quanto sopra, probabilmente, porterà – come già anticipato – ad un riassestamento del mercato con possibile contrazione del numero di operatori coinvolti, ad un incremento dei compensi provvigionali e, soprattutto, maggiori incertezze e opacità per il consumatore, in un settore vitale, delicato e irrinunciabile per l’economia delle famiglie italiane.
L’Organismo auspica che il Legislatore e i soggetti istituzionali interessati si attivino per affrontare il problema con inclusiva attenzione verso tutti gli attori coinvolti e con opportuna verifica delle eventuali negative ricadute economiche.
Roma, 27 gennaio 2020
In merito alle notizie sulla bozza di accordo con le banche che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avrebbe predisposto “d’intesa” con l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi precisa di avere preventivamente esaminato la bozza stessa, richiedendo alcune modifiche che la rendessero rispettosa della normativa vigente. Rileva a tal fine l’inserimento, all’interno della bozza, dei punti 3.2 e 3.3 secondo i quali “in nessun caso l’Ordine e gli Iscritti, in forza del presente Accordo, potranno svolgere qualsiasi attività di segnalazione, mediazione creditizia, promozione, collocamento, intermediazione creditizia o finanziaria o comunque qualsiasi condotta che possa integrare il reato di abusivismo dell’attività di cui all’art. 140 bis TUB. In ogni caso la valutazione e la decisione circa la possibilità di richiedere prodotti e servizi forniti dalla Banca è rimessa in via esclusiva alle PMI. 3.3. Gli Iscritti che si avvarranno del presente Accordo prendono atto e si impegnano affinché l’attività prestata non abbia ad oggetto la valutazione o la presentazione di un singolo prodotto di credito o servizio offerto dalla Banca, né possa consistere nell’illustrazione delle caratteristiche del medesimo, delle sue condizioni contrattuali, delle sue condizioni economiche, tassi, oneri o spese”. Tali elementi, sostanziali e non formali, escludono che l’attività in questione possa in alcun modo rientrare nell’attività riservata al mediatore creditizio, dovendosi l’attività dei commercialisti limitarsi all’analisi della situazione finanziaria. In questo quadro anche il canale ‘dedicato’, previsto dalla bozza d’accordo, va considerato esclusivamente uno strumento tecnico per accelerare la tempistica e consentire alle banche che aderissero all’accordo di applicare condizioni agevolate alle imprese.
L’OAM vigilerà, anche con il supporto degli iscritti agli Elenchi, affinché nella sua concreta applicazione l’accordo non dia luogo a comportamenti penalmente rilevanti che l’Organismo denuncerà immediatamente alle Autorità competenti.
Roma, 13 dicembre 2019
Restano invariate le quote di iscrizione agli Elenchi e ai Registri gestiti dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori creditizi). Lo ha stabilito il Comitato di gestione dell’Organismo, con due distinte circolari che fissano al 28 febbraio 2020 la data entro la quale dovranno essere effettuati i relativi versamenti.
Tutti i soggetti interessati dalle circolari che versano il contributo al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione non hanno diritto al rimborso in caso di rigetto o rinuncia all’istanza stessa. Analogamente il contributo non sarà rimborsato in caso di cancellazione, anche se avanzata su richiesta di parte.
Agenti in attività finanziaria; Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento; Mediatori creditizi
La circolare chiarisce che sono tenuti al versamento anche i soggetti che riportano negli Elenchi la dicitura “non autorizzato ad operare”.
I contributi, sia fisso che variabile (quest’ultimo a carico di Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria società di capitali), andranno versati da coloro che presenteranno istanza di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2020 e da coloro che risultano iscritti negli Elenchi al 31 dicembre 2019. Non dovrà invece versare nulla chi sia stato iscritto negli Elenchi dopo il 1° novembre 2019, (avendo effettuato i relativi versamenti) o presenti istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2020.
Anche per il prossimo anno per i Mediatori creditizi e per gli Agenti in attività finanziaria società di capitali è previsto, oltre al pagamento del contributo fisso, il versamento di un contributo variabile per ciascun dipendente e collaboratore di cui l’iscritto si avvale nel corso dell’anno 2020 per il contatto con il pubblico. Se un dipendente o collaboratore nel corso dell’anno 2020 instaura un rapporto con un altro soggetto iscritto agli Elenchi quest’ultimo dovrà comunicarlo all’Organismo e versare il relativo contributo variabile. Il contributo variabile non va invece versato se il dipendente e/o collaboratore è stato comunicato all’Organismo dopo il 1° novembre 2019 (versando il relativo contributo variabile) o se, entro il 28 febbraio 2020, viene comunicata all’Organismo la cessazione del rapporto.
Nelle tabelle che seguono i contributi per i soggetti iscritti agli Elenchi.
Società di capitali | CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+ CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
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Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 | |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 160 |
Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+ CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
---|
Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+ CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
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Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 500 |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 80 |
Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+ CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
---|---|
Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 500 |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 80 |
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). | Euro 65,00 |
---|
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. | Euro 550,00 |
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Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli | Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli | |
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Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute. | Euro 230,00 | Euro 3.700,00 |
CONTRIBUTO 2020 | |
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PERSONE GIURIDICHE (Società di persone e Società di capitali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 230 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa |
PERSONE FISICHE (ditte individuali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 120 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa |
CONTRIBUTO 2020 | |
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PERSONE GIURIDICHE (Società di persone e Società di capitali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 210 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa |
PERSONE FISICHE (ditte individuali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 100 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa |
Roma, 5 dicembre 2019
Incentivare il contributo positivo che i giovani possono dare alla professione degli intermediari del credito. Con questo obiettivo l’OAM, l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, ha deciso di esentare dal pagamento della quota gli Agenti ‘under 30’ che si iscrivono al relativo Elenco (compresa la sezione speciale riservata agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento) per l’anno 2022. Analoga esenzione è prevista per i collaboratori e dipendenti nella stessa fascia d’età di Agenti e società di mediazione comunicati nel 2022.
La novità è contenuta in una delle tre circolari, che stabiliscono le quote per tutti gli iscritti a Elenchi e Registri per il 2022: i contributi tornano allo stesso livello del 2020, dopo la riduzione decisa dall’Organismo per il 2021, a causa della pandemia.
La circolare chiarisce, inoltre, che i soggetti nati dal 1992 in poi che hanno ottenuto l’iscrizione all’Elenco Agenti in attività finanziaria tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021 ed i soggetti che hanno comunicato all’Organismo l’inizio di un rapporto di collaborazione con ‘under 30’, nello stesso periodo sopra richiamato, versando i relativi contributi di iscrizione per il 2021, hanno diritto al rimborso di quanto precedentemente versato.
Per quanto riguarda la restante platea degli iscritti negli Elenchi e Registri alla data del 31 dicembre 2021 dovrà versare i contributi annuali di iscrizione entro il 28 febbraio 2022. Per i soli iscritti negli Elenchi di Agenti e Mediatori, sono tenuti al pagamento anche gli iscritti che riportano la dicitura “non autorizzato ad operare”. Coloro che presenteranno istanza di iscrizione dal 1° gennaio 2022 dovranno versare i contributi di iscrizione al momento dell’istanza stessa. Non devono, invece, versare il contributo di rinnovo per il 2022 i soggetti iscritti dopo il 1° novembre 2021, che abbiano effettuato i relativi versamenti di iscrizione, o coloro che presentino istanza di cancellazione entro il 28 febbraio 2022.
In particolare per gli Agenti in attività finanziaria, gli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, i Mediatori creditizi, gli Agenti in attività finanziaria iscritti anche nell’Albo unico dei consulenti finanziari, gli Agenti in attività finanziaria iscritti anche nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), i Mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, e gli esercenti l’attività di Cambiavalute, i contributi (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_38_21.pdf) sono così stabiliti:
Società di capitali | CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+ CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
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---|---|---|
Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 | |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 160 |
Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+ CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
---|
Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+ CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
---|---|
Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 500 |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 80 |
Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+ CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
---|---|
Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 500 |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 80 |
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). | Euro 65 |
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Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. | Euro 550 |
---|
Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli | Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli | |
---|---|---|
Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute. | Euro 230 | Euro 3.700 |
Una seconda circolare (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_39_21.pdf) stabilisce le quote di iscrizione per gli operatori Compro oro nella seguente misura:
CONTRIBUTO 2022 | |
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PERSONE GIURIDICHE (Società di persone e Società di capitali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 230 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa |
PERSONE FISICHE (ditte individuali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 120 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa |
CONTRIBUTO 2022 | |
---|---|
PERSONE GIURIDICHE (Società di persone e Società di capitali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 210 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa |
PERSONE FISICHE (ditte individuali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 100 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70 per ogni sede operativa |
Come si evince dalla tabella i contributi devono essere corrisposti in considerazione della natura giuridica, dell’esclusività o meno dell’attività svolta e della complessità organizzativa dell’Operatore Compro Oro iscritto o richiedente l’iscrizione.
Con una terza circolare (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_40_21.pdf) sono infine stabiliti i contributi a carico degli Agenti che prestano nel territorio della Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica o Istituti di pagamento comunitari, nella misura indicata dalla tabella che segue:
Somma una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. | Euro 1.250 |
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Contributo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. | Euro 0,45 |
Roma, 30 novembre 2021