Incentivare la qualità e la trasparenza dell’attività degli intermediari del credito attraverso un nuovo strumento da affiancare agli attuali controlli documentali ed ispettivi: è l’obiettivo del nuovo sistema di segnalazioni messo a punto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori Creditizi), che servirà contestualmente a innalzare, in modo costante, la vigilanza prudenziale dell’Organismo per prevenire violazioni e rischi sistemici nel mercato.
Il monitoraggio avverrà sulla base di un flusso di dati che gli iscritti dovranno obbligatoriamente trasmettere, in via periodica, all’Organismo. Le informazioni riguarderanno aspetti gestionali e patrimoniali e i presidi di controllo e di trasparenza relativi all’attività svolta.
In una prima fase, i soggetti iscritti interessati dall’attività di supervisione riceveranno una apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell’Ufficio Vigilanza.
Le segnalazioni avverranno tramite la compilazione di una matrice predeterminata, seguendo un apposito Manuale di Istruzioni (https://www.organismo-am.it/documenti/Segnalazioni_Vigilanza/ODG_21_Istruzioni_per_la_compilazione.pdf) e dovranno essere accompagnate da una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che attesti la veridicità dei dati comunicati.
I dati, che saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, riguardano i profili anagrafici, economico-operativo, prudenziale, informativo e trasparenza (quest’ultimo previsto soltanto per i Mediatori creditizi) e l’elenco delle sedi territoriali. I dati aggregati potranno inoltre essere utilizzati dall’Organismo anche per effettuare indagini statistiche.
Roma, 15 dicembre 2022
Sono attivi da oggi i servizi telematici di registrazione per l’iscrizione dei Punti di contatto centrale di Prestatori di servizi di pagamento e Istituti di moneta elettronica comunitari alla sezione dedicata del Registro dei soggetti convenzionati. Gli stessi servizi potranno essere utilizzati per l’accreditamento da parte di PSP e IMEL con sede in Italia ai fini delle future comunicazioni semestrali relative ai propri Agenti e soggetti convenzionati operanti nel nostro Paese.
Per quanto riguarda i PSP/IMEL comunitari che operano in Italia per il tramite di un Punto di contatto centrale, è previsto che comunichino all’OAM, a mezzo posta elettronica, la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, gli estremi del legale rappresentante e un indirizzo di posta elettronica certificata.
Il modulo per tale comunicazione è disponibile al seguente link (https://www.organismo-am.it/guide-operative-punti-di-contatto-centrale/1672-manuale-utente-e-moduli), insieme alle Guide operative per i servizi attivati.
Roma, 6 dicembre 2022
È stato determinato a 200 euro il contributo fisso per l’iscrizione dei Punti di contatto centrale alla sezione dedicata del Registro dei soggetti convenzionati. Lo stabilisce una circolare dell’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, specificando che il versamento, relativo al 2023, andrà effettuato contestualmente alla presentazione dell’istanza di iscrizione.
I Punti di contatto centrale sono le strutture, stabilite in Italia e designate da Prestatori di servizi di pagamento e Istituti di moneta elettronica, che abbiano sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro dell’Unione Europea e che operano, senza succursale, sul territorio nazionale, per effettuare all’OAM le comunicazioni semestrali previste dalla normativa antiriciclaggio, relative agli Agenti e Convenzionati operanti per loro conto in Italia.
In particolare, nel Registro dei soggetti convenzionati, è prevista una sezione dedicata ad accesso pubblico per l’iscrizione dei Punti di contatto centrale in Italia.
La circolare, disponibile al seguente indirizzo https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_46_22.pdf, specifica, oltre ai contributi dovuti, anche le modalità per l’iscrizione e i dati da comunicare all’Organismo.
Ulteriori disposizioni e comunicazioni da parte dell’Organismo, relative alle trasmissioni periodiche da parte di PSP ed IMEL dei nominativi dei propri Agenti e Convenzionati operanti in Italia, che popoleranno il Registro dei soggetti convenzionati, e i relativi contributi, saranno comunicate dall’OAM successivamente.
Roma, 28 novembre 2022
Dovranno essere pagati entro il 31 marzo 2023 i contributi per l’iscrizione agli Elenchi e ai Registri gestiti dall’OAM. Lo stabiliscono le circolari approvate oggi dal Comitato di Gestione che ritoccano in aumento l’ammontare dei contributi a carico di alcune categorie, confermando però l’esenzione per i nuovi iscritti agli Elenchi di Agenti e Mediatori ‘under 30’.
In particolare, l’Organismo ha scelto di riformare la struttura del contributo fisso a carico delle società di capitali di Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, differenziandolo in cinque classi in base al numero di collaboratori e dipendenti. L’incremento dei contributi è necessario per consentire all’Organismo di affrontare un contesto caratterizzato da continue innovazioni tecnologiche: al fine di garantire al meglio la trasparenza e l’affidabilità del mercato, a beneficio degli stessi iscritti e dei consumatori, l’OAM deve infatti affrontare costi aggiuntivi per adeguare strutture e procedure informatiche e rendere sempre più incisivi i controlli di vigilanza.
Invariati invece i contributi a carico dei Cambiavalute mentre è stato deciso un leggero aumento del contributo variabile a carico dei Compro oro, in base al numero delle sedi operative.
Come di consueto l’ammontare dei contributi è stato stabilito sulla base dei costi della struttura riferiti correttamente alle singole categorie, garantendo che i costi relativi alla gestione dei nuovi Registri assegnati dal legislatore non siano attribuiti alle categorie esistenti.
Proprio per concedere maggior tempo per il pagamento del contributo richiesto è stato deciso di spostare il termine dal consueto 28 febbraio al 31 marzo.
Di seguito, l’ammontare dei contributi per gli iscritti a Elenchi e Registri:
Società di capitali | CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
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Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.100 | |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 250 |
Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
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Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 60 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
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Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 550 |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 125 |
Società di capitali |
CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 75 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB |
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Società di persone | CONTRIBUTO FISSO: Euro 550 |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 160 |
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). | Euro 65 |
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Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. | Euro 550 |
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Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli | Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli | |
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Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute. | Euro 230 | Euro 3.700 |
CONTRIBUTO 2023 | |
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PERSONE GIURIDICHE (Società di persone e Società di capitali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 230 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 per ogni sede operativa |
PERSONE FISICHE (ditte individuali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 120 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 per ogni sede operativa |
CONTRIBUTO 2023 | |
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PERSONE GIURIDICHE (Società di persone e Società di capitali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 210 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 per ogni sede operativa |
PERSONE FISICHE (ditte individuali) |
CONTRIBUTO FISSO: Euro 100 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 per ogni sede operativa |
Somma una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. | Euro 1.250 |
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Contributo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14. | Euro 0,45 |
PERSONE GIURIDICHE | CONTRIBUTO FISSO: Euro 160 |
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PERSONE FISICHE | CONTRIBUTO FISSO: Euro 40 |
Roma, 24 novembre 2022
Si completa la disciplina degli intermediari del credito europei che operano in Italia: a partire dal 25 novembre l’OAM potrà esercitare i poteri di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti che operano nel settore dei mutui immobiliari iscritti nell’Elenco dedicato, per tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato.
A dettagliare modalità e procedure è il D.M. 13 settembre 2022, n. 172 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base al quale l’Organismo dovrà vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico Bancario a tutela dei consumatori da parte degli intermediari del credito dell’Unione Europea che operano in Italia: a oggi si tratta di 16 soggetti, iscritti all’Elenco dedicato operativo dal 22 febbraio 2022. I controlli potranno essere svolti a distanza con la richiesta di informazioni e documenti, attraverso audizioni personali degli intermediari del credito e dei loro dipendenti e collaboratori, e con accertamenti ispettivi presso le succursali, da svolgere però dopo avere informato l’Autorità competente dello Stato membro d’origine.
Le attività di controllo saranno effettuate sulla base di un programma periodico almeno annuale e potranno essere svolte d’ufficio ma anche a seguito di segnalazioni o esposti provenienti da terzi. In caso di comportamenti contrari alle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, l’Organismo potrà ordinare all’intermediario di porre termine alla violazione, dando un termine non inferiore a 30 giorni. Se l'intermediario non ottempera, l'OAM, previa informativa all'autorità competente dello Stato membro di origine, potrà utilizzare, a seconda della gravità del comportamento, tutti gli strumenti sanzionatori a sua disposizione: richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo da 10 giorni a un anno, fino alla cancellazione dall'Elenco. È inoltre prevista, anche prima dell’avvio della procedura sanzionatoria, la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare per un periodo massimo di otto mesi.
Di tali ultime iniziative dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Commissione EU.
È inoltre prevista la possibilità di chiedere alla succursale di conformare la propria struttura organizzativa per adottare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni di trasparenza e delle disposizioni sulla remunerazione del personale.
Per gli intermediari del credito che operano in regime di libera prestazione dei servizi e che violino la normativa sulla trasparenza, l’OAM potrà informare l’Autorità del Paese d’origine.
Il Decreto ricorda infine che, se gli intermediari del credito dell’Unione Europea intendono svolgere attività diverse da quelle relative ai mutui immobiliari, come credito al consumo o prestiti personali, devono iscriversi all’Elenco nazionale tenuto dall’Organismo. Con riferimento a tale ultima ipotesi, l’Organismo informa i soggetti interessati delle condizioni previste per lo svolgimento in Italia di tali attività.
Roma, 15 novembre 2022
Aumenta nel 2022 la percentuale di consumatori italiani che conoscono la figura degli Agenti in attività finanziaria e vi ricorrono per ottenere finanziamenti. Parallelamente, cresce il grado di soddisfazione di quanti hanno utilizzato questo canale di distribuzione. Sono i principali risultati di un’indagine svolta dall’OAM che aggiorna l’analoga ricerca del 2021.
In particolare, è cresciuta di 3 punti percentuali, al 9%, la quota di coloro che hanno dichiarato di avere un’accurata conoscenza dell’Agente. Sostanzialmente stabile, il numero dei soggetti che dichiarano di possedere una conoscenza limitata (46%) o adeguata (36%), della figura dell’Agente in attività finanziaria mentre è diminuita del 4%, portandosi al 9%, la percentuale di soggetti che non hanno nessuna conoscenza di questa figura professionale.
Parallelamente è aumentata, di 3 punti percentuali, la quota di consumatori che hanno dichiarato di essere stati supportati in passato da un Agente in attività finanziaria per ottenere un finanziamento, attestandosi al 50.4%.
Tra chi si è rivolto a un Agente, circa il 92% ha dichiarato di essere soddisfatto del servizio ottenuto, con un aumento di 10 punti rispetto all’indagine dello scorso anno. In particolare, si denota un incremento del 4,2% dei soggetti che si ritengono molto soddisfatti a fronte di un decremento del 9,1% dei soggetti che si ritengono poco soddisfatti.
Quanto ai vantaggi ottenuti rivolgendosi a un’Agente in attività finanziaria, il 32% di coloro che hanno utilizzato questo canale di distribuzione ritiene che grazie all’Agente ha ricevuto un finanziamento con migliori condizioni contrattuali rispetto a quello richiesto tramite altri canali; il 27% afferma di aver avuto maggiori possibilità di ottenere il prodotto finanziario desiderato; il 20% ritiene di aver ridotto i tempi di ottenimento del finanziamento grazie all’Agente; il restante 22% ha invece dichiarato di aver ricevuto maggiori capacità di negoziazione delle condizioni economiche del finanziamento (10%) e maggior comprensione sulle esigenze del cliente (12%).
L’indagine ha fatto anche il punto sul grado di digitalizzazione finanziaria dei consumatori registrandone un aumento rispetto ai dati raccolti nel 2021. Il numero di rispondenti che risultano appartenere alla classe più digitale tra quelle individuate risulta in aumento di 5,7 punti rispetto all’anno precedente, attestandosi al 9,3% ma risulta in aumento anche la quota con un livello di digitalizzazione finanziaria media (62,2% contro il 57,6% dello scorso anno). L’utilizzo dei canali digitali è volto principalmente alla raccolta di informazioni sul saldo e sui movimenti di conto corrente e alle operazioni bancarie ordinarie. Solo il 32% del campione ha dichiarato di aver utilizzato l’internet banking per richiedere prodotti finanziari.
Complessivamente, conclude l’indagine, nel 2022 è stato dunque riscontrato un aumento del livello di digitalizzazione, di conoscenza dell’attività agenziale e di supporto richiesto alla figura dell’Agente, confermando le conclusioni tratte con la Survey del 2021 in cui “…all’aumentare del grado di digitalizzazione dei rispondenti aumenta la tendenza dei consumatori ad affidarsi all’attività svolta dagli Agenti in attività finanziaria…”.
Roma, 30 settembre 2022
Sarà operativo entro il 6 dicembre il Registro dei soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica che sarà gestito dall’OAM, Organismo Agenti e Mediatori. È infatti entrato in vigore il 6 settembre, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in base alla quale l’OAM avrà tre mesi per avviare il Registro, previo parere del Garante della Privacy.
L’istituzione del Registro dei soggetti convenzionati è prevista dalla normativa antiriciclaggio e il decreto ministeriale appena entrato in vigore stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del Registro, della relativa sezione ad accesso pubblico per l’iscrizione dei Punti di contatto in Italia e della sottosezione ad accesso riservato. In particolare, i Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attività in Italia, di soggetti convenzionati ovvero agenti , devono comunicare all'OAM i propri dati (denominazione sociale, sede, codice fiscale, etc.), e quelli dei soggetti sopra richiamati. Per gli Istituti con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro i dati potranno essere trasmessi tramite il Punto di contatto centrale.
Le comunicazioni, da effettuare telematicamente, utilizzando il servizio che sarà presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM, andranno inviate con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione ne dovrà verificare la completezza e la regolarità e provvedere all'annotazione nel Registro.
Nei confronti di Prestatori di servizi di pagamento, Istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei Punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione entro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa (sanzione pecuniaria di 4.500 euro, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime, ridotta di un terzo se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).
I Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali o Punti di contatto dovranno inoltre comunicare all’OAM l'annotazione nella sottosezione ad accesso riservato del Registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del Registro. Nella sottosezione ad accesso riservato l’OAM annoterà eventuali provvedimenti adottati in base alla normativa antiriciclaggio dalle autorità competenti a carico di soggetti convenzionati o Agenti. L’Organismo dovrà garantire la completa e tempestiva accessibilità della Guardia di Finanza, della Banca d'Italia e della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del Registro ad accesso riservato. L'OAM consentirà la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del Registro ad accesso riservato anche ai Prestatori di servizi di pagamento e agli Istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai Punti di contatto centrale, che potranno utilizzare i dati esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.
L'Organismo, con gli atti attuativi, determinerà l’entità del contributo di iscrizione per i Punti di contatto e quello semestrale previsto dalla legge a carico dei soggetti tenuti alle comunicazioni del Registro: le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro.
Roma, 7 settembre 2022
Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi “devono assicurare un presidio ed un monitoraggio permanente sulla rete distributiva, anche tramite l’adozione di procedure interne che disciplinino le modalità di effettiva verifica sull’attività della medesima”. Lo specifica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, con una Comunicazione al Mercato dettagliando così gli obblighi derivanti dall’art. 128-novies del Testo Unico Bancario.
L’OAM ricorda che in base a tale articolo gli intermediari del credito “assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti” previsti dalla legge.
L’Organismo sottolinea che la nuova Comunicazione completa quanto già ribadito nella Comunicazione n. 28/2021. In quella Comunicazione era stato precisato “che è obbligo ed onere dei soggetti iscritti assicurare che la propria rete distributiva rispetti la normativa di settore e si ponga in posizione collaborativa rispetto all’attività di Vigilanza dell’Organismo, anche laddove questa risulti indirizzata direttamente ai dipendenti e collaboratori medesimi”.
L’OAM, nell’ambito della sua attività istituzionale, verificherà la corretta applicazione delle indicazioni date al Mercato.
Roma, 2 agosto 2022
I siti internet o gli strumenti di web marketing che incentivano l'utente a fornire i propri dati per facilitare un contatto con i finanziatori devono, se non iscritti all’OAM, limitarsi alla semplice raccolta di dati anagrafici e di contatto. Con la Comunicazione n. 29 del 2022 l’Organismo traccia con chiarezza il perimetro delle attività riservate agli iscritti nell’ambito delle piattaforme comparative online. Si tratta di quelle piattaforme che prestano, a favore degli utenti, servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono l’offerta.
La Comunicazione ha l’obiettivo di assicurare, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, la parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’intermediazione creditizia, mediante rete fisica oppure tramite canali online.
In base alla Comunicazione svolgono un’attività a carattere riservato, che comporta l’iscrizione negli Elenchi gestiti dall’Organismo, le piattaforme o siti che effettuino:
La Comunicazione ricorda che le piattaforme iscritte devono rispettare i criteri di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. In particolare, devono informare l’utente della possibilità che le condizioni dell’offerta possono variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore e chiarire che sulla piattaforma non sono reperibili tutte le offerte creditizie del mercato.
Le indicazioni presenti nella Comunicazione orienteranno l’attività di vigilanza dell’Organismo anche nella lotta all’abusivismo finanziario.
Roma, 21 luglio 2022